Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2804 del 2 febbraio 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Il rapporto tra cosa principale e pertinenza non attiene ad una connessione materiale o strutturale, come nell'incorporazione, ma si configura come rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale, sicché il vincolo pertinenziale può sussistere anche tra opere dotate di autonomia strutturale.

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