Cassazione civile Sez. VI-2 ordinanza n. 8277 del 27 aprile 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

La costituzione del vincolo pertinenziale richiede la presenza di due particolari requisiti del bene servente, rispettivamente di natura soggettiva ed oggettiva: il primo consiste nella titolaritą omogena della res principale e della pertinenza, le quali devono entrambe appartenere ad un unico proprietario, legittimato a disporre anche separatamente dei due beni; il secondo, invece, riguarda la circostanza che la cosa pertinenziale risulti, per le sue caratteristiche funzionali e strutturali, destinata in modo durevole al servizio o ad ornamento del bene principale.

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