Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13295 del 26 giugno 2015

(1 massima)

(massima n. 1)

Al fine di configurare il vincolo pertinenziale fra beni immobili distinti ed autonomi, occorre un requisito soggettivo, ovvero l'atto di destinazione della res adibita a servizio od ornamento di quella principale da parte del proprietario della cosa principale che sia proprietario od abbia la disponibilitā giuridica anche di quella accessoria, salvo che il proprietario di quest'ultima non si sia obbligato a tale destinazione. Altresė, č necessario un requisito oggettivo, consistente nella durevole funzione della res complementare al servizio od ornamento di quella principale. Orbene, l'accertamento in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti implica un giudizio di fatto che, come tale, č incensurabile in sede di legittimitā se espresso con motivazione adeguata ed immune da vizi logici.

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