Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2110 del 27 febbraio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora, nel giudizio promosso dal committente nei confronti dell'appaltatore, con azione di garanzia ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., venga disposta consulenza tecnica, su istanza anche del convenuto, o comunque con la sua adesione o partecipazione, al fine di accertare difformitā o vizi occulti dell'opera, si deve escludere che l'attore, in relazione ai difetti riscontrati da tale consulenza, sia tenuto, a pena di decadenza, alla denuncia contemplata dal secondo comma del cit. art. 1667, dato che la controparte giā conosce od č in grado di conoscere l'esito dell'indagine peritale.

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