Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4619 del 18 maggio 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel contratto di appalto il termine per la denuncia dei vizi e delle difformitā dell'opera ai sensi dell'art. 1667 c.c., nel caso in cui il committente sia un condominio, decorre dal momento in cui l'amministratore abbia acquisito un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravitā dei difetti e della loro derivazione causale dalla imperfetta esecuzione dell'opera e non dal giorno in cui l'amministratore ne renda edotti i condomini in sede assembleare, posto che rientra fra i poteri dell'amministratore il compimento degli atti conservativi di diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio, per cui č da tale momento che il condominio in persona dell'amministratore che lo rappresenta č posto in grado di agire per far valere la garanzia.

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