Cassazione civile Sez. II sentenza n. 32855 del 8 novembre 2022

(2 massime)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 458 c.c., co. 1, seconda parte, sono patti successori le convenzioni che abbiano per oggetto la costituzione, trasmissione o estinzione di diritti relativi ad una successione non ancora aperta e facciano, cosi, sorgere un vincolo iuris, di cui la disposizione ereditaria rappresenti l'adempimento. Per stabilire, quindi, se una determinata pattuizione ricada sotto la comminatoria di nullita di cui all'art. 458 c.c., occorre accertare se il vincolo giuridico con essa creato abbia avuto la specifica finalita di costituire, modificare, trasmettere o estinguere diritti relativi ad una successione non ancora aperta; se la cosa o i diritti formanti oggetto della convenzione siano stati considerati dai contraenti come entita comprese nella futura successione; se i disponenti abbiano contrattato o stipulato come aventi diritto alla successione stessa; se l'assetto negoziale convenuto debba aver luogo "mortis causa".

(massima n. 2)

Configura patto successorio, vietato dall'art. 458 c.c., l'accordo col quale i contraenti si attribuiscono le quote di proprietą di un immobile oggetto dell'altrui futura successione mortis causa.

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