Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10141 del 14 ottobre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di contratto di appalto, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo non sorge al momento della stipulazione del contratto, ma solo dopo e a causa dell'esecuzione (totale o parziale, secondo le specifiche previsioni) dei lavori; ne consegue che, in ipotesi di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il diritto di credito vantato dall'appaltatore quale corrispettivo del contratto d'appalto non può comprendersi tra i beni esistenti nel patrimonio del debitore «alla data della proposta di concordato» ove a quella data risulti soltanto stipulato il contratto di appalto, atteso che la stipula di detto contratto non è di per sé sufficiente per l'insorgenza del diritto di credito dell'appaltatore, occorrendo il verificarsi dell'ulteriore presupposto dell'esecuzione dei lavori successivamente alla stipula di detto contratto.

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