Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3782 del 29 marzo 2000

(1 massima)

(massima n. 1)

Nei contratti d'appalto, il diritto dell'appaltatore al corrispettivo sorge non già al momento della stipulazione del contratto, ma solo dopo e a causa della esecuzione. Ne consegue che, ove l'appaltatore abbia ceduto il suo credito (futuro), e sia stato dichiarato fallito prima di detta esecuzione, poiché alla data del fallimento il credito per il prezzo dell'appalto non era ancora sorto e non si era verificato l'effetto traslativo della cessione — la quale aveva ancora mero effetto obbligatorio — il cessionario non può opporre efficacemente la cessione al fallimento.

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