Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3462 del 3 febbraio 2022

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di adozione di persone maggiori di etā, la "valenza solidaristica" della relativa disciplina legittima un'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 296 e 311, comma 1, c.c., nel senso di consentire all'adottando maggiorenne, che si trovi in stato di interdizione giudiziale, di manifestare il proprio consenso anche per il tramite del suo rappresentante legale, trattandosi di atto personalissimo che non gli č espressamente vietato, considerato anche quanto complessivamente sancito dagli artt. 1 e 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con disabilitā, approvata il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con l. n. 18 del 2009.

(massima n. 2)

In tema di adozione di persona maggiore d'etā, il giudizio di convenienza, ai sensi dell'art. 312 c.c., rappresenta il fulcro dell'attivitā istruttoria ed implica una valutazione di merito, diretta ad accertare se l'adozione risulti moralmente vantaggiosa ed economicamente non pregiudizievole per l'adottando. Ne consegue che le informazioni necessarie per decidere sull'adozione possono essere assunte, senza particolari vincoli o formalitā, mediante organi di pubblica sicurezza, servizi locali, o autoritā comunali, udite tutte le persone che potrebbero essere a conoscenza della situazione di fatto dell'adottante, dell'adottando e della loro famiglia.

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