Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 28330 del 11 dicembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudizio sull'ammissibilitą dell'azione di dichiarazione della paternitą naturale - prima della sua dichiarazione di incostituzionalitą per effetto di Corte cost. n. 50 del 2006 - e quello successivo di merito, pur essendo tra loro collegati risultano del tutto autonomi, sicché definito il procedimento di ammissibilitą a seguito dell'irrevocabilitą acquisita dal relativo provvedimento, l'azione introduttiva del giudizio di cognizione piena non č soggetta ad un termine perentorio per la riassunzione, ma soltanto alle condizioni ed ai termini posti dal codice civile.

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