Cassazione civile Sez. I sentenza n. 19824 del 22 settembre 2020

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di diritto della donna a non essere nominata al momento del parto, nel periodo successivo alla sua morte, può essere promossa dal figlio biologico l'azione volta all'accertamento dello status, attraverso una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 269 c.p.c., risultando recessiva la tutela degli eredi in particolare ove essa abbia dimostrato nei fatti di aver superato l'originaria scelta dell'anonimato, trattando il figlio come uno dei suoi.

(massima n. 2)

In tema di mezzi utilizzabili per provare la paternità naturale (o come nel caso di specie di maternità naturale) l'art. 269 c.c. consente anche il ricorso ad elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell' "id quod plerumque accidit", risultino idonei, per attendibilità e concludenza, a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità/maternità, sicché risultano utilizzabili, raccordando tra loro le relative circostanze indiziarie, sia l'accertato comportamento del preteso genitore che abbia trattato come figlio la persona a cui favore si chiede la dichiarazione di paternità (cd. "tractatus"), sia la manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali (cd. "fama"), sia, infine, le risultanze di una consulenza immuno-ematologica eseguita su campioni biologici di stretti parenti (nella specie, madre e fratello) del preteso genitore.

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