Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 20336 del 16 luglio 2021

(3 massime)

(massima n. 1)

In presenza di una ipotesi di acquisto rientrante nell'ambito dell'art. 179, co. 1, lett. b), c.c., non rileva la dichiarazione di cd. "rifiuto al coacquisto" eseguita dal coniuge non intestatario in atto, non essendo la predetta ipotesi di cui alla lett. b) del primo comma, richiamata dal successivo ultimo comma del medesimo art. 179 c.c. Di conseguenza, in presenza di un accertamento di fatto che confermi la provenienza donativa non di tutto, ma soltanto di parte del denaro utilizzato per l'acquisto di un bene, quest'ultimo dovrà ritenersi di proprietà esclusiva del donatario soltanto per la parte del suo valore effettivamente corrispondente all'entità della donazione ricevuta, e non invece per l'intero, restando la residua parte del valore del cespite, non acquistata con denaro personale dell'intestatario, soggetta al regime della comunione legale tra i coniugi.

(massima n. 2)

In caso di provenienza donativa solo parziale del denaro utilizzato per l'acquisto di un bene, quest'ultimo dovrà ritenersi di proprietà esclusiva del donatario soltanto per la parte del suo valore effettivamente corrispondente all'entità della donazione ricevuta, e non invece per l'intero, restando la residua parte del valore del cespite, non acquistata con denaro personale soggetta al regime della comunione legale tra i coniugi.

(massima n. 3)

La donazione indiretta è assimilabile alla donazione cui si riferisce l'art. 179, 1° comma, lett. b), con la conseguenza che non rileva la partecipazione dell'altro coniuge all'atto né la sua dichiarazione di adesione all'acquisto personale del coniuge acquirente.

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