Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 35086 del 29 novembre 2022

(2 massime)

(massima n. 1)

Per soddisfare i requisiti di legge, la dichiarazione formulata dal coniuge nell'atto di acquisto di un bene, al fine di sottrarlo alla comunione legale, deve indicare effettivamente quale sia la natura personale della provenienza del denaro utilizzato. Pertanto, il contratto di acquisto del bene deve contenere il puntuale riferimento al fatto costitutivo del preteso diritto esclusivo sul denaro utilizzato per il pagamento: e cioè un riferimento ad una delle tipologie di beni personali descritte nelle lett. a, b, c, d, e) ed f) testualmente richiamate nella fattispecie di cui all'art. 179, dalla cui vendita (o dal cui scambio) abbia tratto origine la provvista utilizzata per l'acquisto esclusivo. Definire come semplicemente personale il denaro con cui si è adempiuta l'obbligazione del prezzo esprime una qualificazione giuridica e come tale, insuscettibile di confessione, oltre che non vincolante per l'interprete, potendo anche discendere da un errore di diritto del dichiarante.

(massima n. 2)

Nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all'atto di acquisto dell'altro coniuge non acquirente, prevista dall'art. 179, comma 2, c.c., non può assumere portata confessoria qualora la dichiarazione del coniuge acquirente, ai sensi dell'art. 179, comma 1, lett. f) c.c., che i beni sono stati acquistati con il prezzo del trasferimento di beni personali, non contenga l'esatta indicazione della provenienza del bene da una delle diverse fattispecie di cui alle lettere a), b), c), d), e), del medesimo art. 179 c.c. In mancanza di tale indicazione, l'eventuale inesistenza dei presupposti che escludono dal regime della comunione legale il bene acquistato può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento della comunione, senza che la dichiarazione adesiva del coniuge non acquirente, ex art. 179, comma 2, c.c., abbia alcun valore confessorio.

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