Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 5369 del 27 febbraio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Grava in capo al debitore opponente l'onere della prova non solo della regolare costituzione del fondo patrimoniale, e della sua opponibilitą al creditore procedente, ma anche della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessitą familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa.

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