Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 8201 del 27 aprile 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Se il credito per cui si procede č solo indirettamente destinato alla soddisfazione delle esigenze familiari del debitore, rientrando nell'attivitā professionale da cui quest'ultimo ricava il reddito occorrente per il mantenimento della famiglia, non č consentita, ai sensi dell'art. 170 c.c., la sua soddisfazione sui beni costituiti in fondo patrimoniale.

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