Cassazione civile Sez. II sentenza n. 1509 del 12 febbraio 1988

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di appalto l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti ed i comportamenti dai quali desumere la sussistenza dell'accettazione da parte del committente. Al riguardo, a differenza dall'ipotesi contemplata al secondo e terzo comma del detto articolo, per cui l'accettazione č presunta nel caso in cui il committente, cui sia pervenuto, con qualsiasi modalitā, l'invito a procedere alla verifica dell'opera, tralasci di procedervi o, avendovi proceduto, non ne comunichi i risultati all'appaltatore entro breve termine, il quarto comma prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale č parificabile l'immissione nel possesso per esclusiva iniziativa del committente e senza alcun concorso dell'appaltatore) e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte del committente anche se non si sia proceduto alla verifica: l'accertamento della sussistenza in concreto di detto presupposto e del relativo fatto concludente č compito del giudice del merito.

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