Cassazione civile Sez. II sentenza n. 5121 del 22 maggio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di appalto, la presa in consegna dell'opera da parte del committente non equivale, ipso facto, ad accettazione della medesima senza riserve, con conseguente rinunzia all'azione per i difetti conosciuti o conoscibili della stessa, atteso che, integrando la ricezione senza riserve della res una ipotesi di accettazione tacita, occorre in concreto stabilire se, nel comportamento delle parti, siano o meno ravvisabili elementi contrastanti con la presunta volontą di accettare l'opera. (Principio affermato in relazione ad una vicenda di appalto nella quale il giudice di merito aveva - con decisione confermata dalla S.C. - ritenuto irricevibile la traditio di un fabbricato eseguita dall'appaltatore, nonostante la temporanea presa in consegna da parte del committente, per essere l'opera incompleta ed irregolare sia sotto il profilo tecnico-fattuale, sia per la mancanza della licenza di abitabilitą).

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