Cassazione civile Sez. VI-1 ordinanza n. 29865 del 12 ottobre 2022

(3 massime)

(massima n. 1)

Il giudizio di appello in materia di separazione personale dei coniugi č un procedimento di natura contenziosa che si svolge secondo il rito camerale e che, pur dovendo rispettare il principio del contraddittorio, si caratterizza per la particolare celeritā e semplicitā di forme; ne consegue che a tale giudizio non sono applicabili le disposizioni proprie del processo di cognizione ordinaria, ben potendo la causa essere assunta in decisione, dopo che le parti abbiano precisato le conclusioni, senza l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

(massima n. 2)

In tema di separazione personale dei coniugi, la convivenza stabile e continuativa, intrapresa con altra persona, č suscettibile di comportare la cessazione o l'interruzione dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento che grava sull'altro, dovendosi presumere che le disponibilitā economiche di ciascuno dei conviventi "more uxorio" siano messe in comune nell'interesse del nuovo nucleo familiare; resta salva, peraltro, la facoltā del coniuge richiedente l'assegno di provare che la convivenza di fatto non influisce in melius sulle proprie condizioni economiche e che i propri redditi rimangono inadeguati.

(massima n. 3)

L'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilitā con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltā, convivenza e collaborazione e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietā post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio.

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