Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 10926 del 9 giugno 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

La rottura della promessa di matrimonio solenne comporta la previsione a carico del recedente ingiustificato non di una piena responsabilitą per danni, ma di un'obbligazione ex lege a rimborsare alla controparte quanto meno l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio. Non sono risarcibili voci di danno patrimoniale diverse da queste e men che mai gli eventuali danni non patrimoniali.

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