Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 21922 del 21 settembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini della nullitā della notifica non č sufficiente che il destinatario, il quale sostenga di aver trasferito la residenza all'estero, deduca di aver curato gli adempimenti previsti dall'art. 6 l. n. 470 del 1988 per l'iscrizione all'Anagrafe Italiani Residenti all'Estero (AIRE) in data precedente a quella della notifica, atteso che tali adempimenti non sono sostitutivi di quelli, distinti ed ulteriori, previsti dagli artt. 44, comma 1, c.c. e 31 disp. att. stesso codice, secondo i quali il trasferimento della residenza, per poter essere opposto ai terzi in buona fede, deve essere provato con la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona ed a quello di nuova residenza e, nella dichiarazione fatta al comune che si abbandona, deve risultare il luogo in cui č fissata la nuova residenza.

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