Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 25451 del 21 settembre 2021

(2 massime)

(massima n. 1)

È valido l'avviso di accertamento intestato ad un'associazione non riconosciuta, emesso successivamente alla sua estinzione e notificato al legale rappresentante atteso che, non potendosi più esperire l'azione direttamente nei confronti dell'associazione, essa deve essere rivolta nei confronti di coloro che sono succeduti nella posizione che era dell'associazione medesima. Sicché l'atto deve essere notificato all'ultimo legale rappresentante, sia quale responsabile diretto e solidale ex art. 38 c.c., sia quale "successore" dell'associazione, con conseguente irrilevanza dell'intestazione dell'atto all'associazione cessata, ex art. 65, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973.

(massima n. 2)

La pretesa tributaria può essere legittimamente fatta valere, una volta estinta l'associazione non riconosciuta, direttamente nei confronti del legale rappresentante, al quale l'atto, pur intestato all'associazione, deve essere notificato.

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