Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 6626 del 1 marzo 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilitā personale e solidale, prevista dall'art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non č collegata alla mera titolaritā della rappresentanza dell'associazione stessa, bensė all'attivitā negoziale concretamente svolta per suo conto e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra l'ente ed i terzi. Tale responsabilitā non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilitā primaria dell'associazione, con la conseguenza che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa č inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione. Chi invoca in giudizio tale responsabilitā ha l'onere di provare la concreta attivitā svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente.

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