Cassazione civile Sez. II sentenza n. 4514 del 14 luglio 1980

(2 massime)

(massima n. 1)

L'istituto della revisione del prezzo dell'appalto, disciplinato dall'art. 1664 c.c., si applica integralmente anche agli appalti di servizi, e quindi la revisione deve essere riconosciuta solo nel caso di variazioni dei costi superiori al decimo del prezzo pattuito, e deve essere accordata solo per la differenza che ecceda il decimo. Né a ciò è di ostacolo il riferimento, contenuto nell'art. 1664 citato, alla revisione del «prezzo complessivo», poiché negli appalti dei servizi il diritto alla revisione del compenso matura gradualmente, in concomitanza del corrispondente aumento del costo dei servizi appaltati, e pertanto, proposta la richiesta di revisione, questa vale anche per gli aumenti verificatisi anteriormente a detta richiesta. 

(massima n. 2)

La norma relativa alla revisione del prezzo di appalto non ha carattere vincolante per le parti, le quali, pertanto, possono ad essa derogare fissando convenzionalmente un diverso limite di aumento dei costi, ovvero rimuovendo lo stesso limite legale, o escludendo dalla revisione l'aumento del costo di alcune prestazioni.

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