(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā del delitto di circonvenzione di persone incapaci, che č reato contro il patrimonio, č necessario, da un lato, che il depauperamento delle consistenze patrimoniali della vittima sia effettivo e, dall'altro, che il profitto realizzato dall'agente sia caratterizzato da ingiustizia, in quanto, diversamente, non vi puō essere frode patrimoniale.