Cassazione penale Sez. V sentenza n. 42183 del 7 settembre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reati informatici, il delitto di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche č assorbito in quello di frode informatica nel caso in cui, installato il dispositivo atto ad intercettare comunicazioni di dati, abbia luogo la captazione, in tal modo trasformandosi la condotta preparatoria e di pericolo, di cui al primo reato, nell'alterazione del funzionamento o, comunque, in un intervento illecito sul sistema informatico, che sono modalitā realizzative tipiche della frode.

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