Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15487 del 1 febbraio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può concorrere sia con quello di frode nelle pubbliche forniture - che non richiede una condotta implicante artifici o raggiri, né un evento di danno per la parte offesa coincidente con il profitto dell'agente, ma solo la dolosa mancata esecuzione del contratto di fornitura di cose o servizi - sia con il reato di corruzione, in quanto l'accordo corruttivo, pur non potendo integrare l'induzione in errore del pubblico ufficiale che partecipa all'accordo, può comunque indurre in errore gli altri funzionari dell'ente pubblico e, in particolare, gli organi di controllo. (Fattispecie relativa alla fornitura, mediante subappalti non autorizzati, di conglomerati bituminosi di qualità e caratteristiche diverse da quelle previste dal contratto di appalto, sulle cui modalità esecutive, in forza di accordo corruttivo, venivano omesse segnalazioni e controlli).

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