Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2125 del 24 novembre 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

È configurabile il reato di indebita percezione di erogazione in danno dello Stato, e non quello di truffa aggravata cui all'art. 640-bis cod. pen., in caso di conseguimento di un prestito bancario assistito dalla garanzia del Fondo per le PMI, ai sensi dell'art. 13, lett. m), d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (c.d. decreto liquidità), convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sulla base di una dichiarazione mendace (nella specie, relativa all'importo dei ricavi nell'anno 2018 ed al danno arrecato all'attività di impresa dall'emergenza da Covid-19) atteso che il finanziamento viene erogato sulla base della sola autocertificazione dell'imprenditore senza alcun controllo della sua veridicità da parte dell'Istituto erogatore, che non può considerarsi indotto in errore dal mendacio.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.