Cassazione penale Sez. III sentenza n. 14210 del 30 ottobre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di corruzione di minorenne, anche le condotte poste in essere mediante comunicazione telematica - pur svolgendosi in assenza di contatto fisico con la vittima - sono riconducibili alla fattispecie di cui art. 609-quinquies, comma secondo, cod. pen., poiché il far assistere persona minore di anni 14 al compimento di atti sessuali o il mostrare alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali non richiede necessariamente la presenza fisica degli interlocutori.(Fattispecie di invio di materiale pornografico a mezzo di "whatsapp").

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