Cassazione penale Sez. V sentenza n. 15662 del 17 febbraio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di riduzione in schiavitł, ai fini della configurabilitą del requisito dello stato di soggezione della persona offesa, rilevante per l'integrazione del reato, non č necessaria la totale privazione della libertą personale della medesima, ma soltanto una significativa compromissione della sua capacitą di autodeterminazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato - rilevando come fosse irrilevante un minimo margine di autodeterminazione residuato alle vittime, cui era comunque impossibile sottrarsi al condizionamento degli imputati - in relazione alla condizione di ragazze nigeriane, anche minori d'etą, totalmente private dei guadagni derivanti dall'attivitą di prostituzione esercitata e dei documenti necessari alla permanenza nel territorio italiano, tenute in stato di totale carenza di mezzi di sussistenza, limitate nella libertą di movimento ed intimidite da violenze e minacce).

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