Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3917 del 17 dicembre 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, grava su ogni gestore del rischio, nell'alveo del suo compito fondamentale di vigilare sull'attuazione delle misure di sicurezza, l'obbligo di verificare la conformitą dei macchinari alle prescrizioni di legge e di impedire l'utilizzazione di quelli che, per qualsiasi causa - inidoneitą originaria o sopravvenuta -, siano pericolosi per la incolumitą del lavoratore che li manovra. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva ritenuto entrambi responsabili il direttore generale della societą e il responsabile di stabilimento, dotati di specifiche deleghe in materia di sicurezza, per le lesioni di cui era rimasto vittima un lavoratore in conseguenza dell'uso di un macchinario privo dei necessari dispositivi di sicurezza).

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