Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 22256 del 3 marzo 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la designazione di un preposto al rispetto delle misure di prevenzione non esonera il datore di lavoro da responsabilitą ove risulti l'inidoneitą di una misura prevista nel documento di valutazione dei rischi. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva riconosciuto la penale responsabilitą del datore di lavoro per le lesioni che un suo dipendente, alla guida di un muletto, aveva cagionato ad altro lavoratore, in quanto, pur avendo nominato un preposto, non aveva organizzato i luoghi di lavoro in modo tale da garantire una viabilitą sicura, regolamentando la circolazione con cartellonistica e segnaletica orizzontale).

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