Cassazione penale Sez. III sentenza n. 16437 del 21 gennaio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Per la configurabilitā del delitto di detenzione di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cosiddetti anabolizzanti), previsto dall'art. 9, legge 14 dicembre 2000, n. 376 in materia di lotta contro il "doping"(fattispecie ora inserita nell'art. 586-bis cod. pen.), non č richiesto che l'attivitā sportiva sia svolta a livello professionistico o comunque agonistico.

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