Cassazione civile Sez. III sentenza n. 3249 del 19 marzo 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La disposizione dell'art. 1579 c.c., che sancisce l'inefficacia del patto di esonero della responsabilitą del locatore per i vizi che rendono impossibile il godimento della cosa locata, si applica anche ai vizi conosciuti o riconoscibili dal conduttore, atteso che la conoscibilitą o meno dei vizi assume rilevanza, ai sensi del precedente art. 1578 c.c., escludendo la risoluzione del contratto di locazione o la riduzione del corrispettivo, solo nei casi in cui i vizi incidano parzialmente sul godimento della cosa locata, senza escluderlo, ed in cui possa, quindi, essere ragionevole la preventiva e concorde valutazione delle parti di addossare al conduttore i rischi ad essi relativi.

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