Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8449 del 4 febbraio 2020

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di uccisione o maltrattamento di animali, la crudeltà si identifica con l'inflizione all'animale di gravi sofferenze per mera brutalità, mentre la necessità si riferisce ad ogni situazione che induca all'uccisione dell'animale per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga non altrimenti evitabile. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse la condizione di necessità per l'assenza dell'attualità del pericolo, in quanto l'imputato aveva ucciso due cani, ritenuti responsabili della morte di tre pecore, dopo che tale fatto era già avvenuto).

(massima n. 2)

In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, è configurabile l'ipotesi di cui all'art. 544-ter, comma terzo, cod. pen. quando la morte dell'animale, ancorché costituisca una conseguenza prevedibile della condotta dell'agente, non sia riferibile ad un suo comportamento volontario e consapevole, mentre ricorre la fattispecie di cui all'art. 544-bis cod. pen. quando si accerti che l'agente ha agito con la volontà, diretta o anche solo eventuale, di cagionare la morte dell'animale.

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