Cassazione penale Sez. III sentenza n. 26080 del 22 luglio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Per integrare il reato di atti osceni all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori, ai sensi dell'art. 527, comma secondo, cod. pen., non si richiede l'effettiva presenza di due o pił minori, ma č sufficiente che il fatto sia commesso in luoghi in cui vi sia la significativa probabilitą della presenza di minori. (Fattispecie di atti osceni compiuti all'interno del reparto di un ipermercato aperto al pubblico, in cui erano esposti articoli per fanciulli).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.