Cassazione penale Sez. V sentenza n. 45351 del 13 settembre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di falso per soppressione di un atto pubblico non richiede il dolo specifico, ossia l'intenzione di frustrare o eliminare, in tutto o in parte, l'efficacia probatoria dell'atto o il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno - richiesto, invece, quando si tratti di scritture private - essendo sufficiente la consapevolezza che, in conseguenza della condotta illecita, l'atto soppresso, occultato o distrutto non sarā in condizione di adempiere alla funzione di prova che gli č propria ovvero la consapevolezza di creare, con la propria condotta, una situazione di pericolo per il normale svolgimento del traffico giuridico. (Nella specie, i componenti della commissione incaricata della selezione del direttore generale di un'azienda speciale avevano distrutto i "curricula" e le prove scritte dell'esame svolto nel contesto della procedura selettiva).

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