Cassazione penale Sez. II sentenza n. 14369 del 4 marzo 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

Il delitto di falsitā ideologica commessa dal privato in atto pubblico sussiste solo qualora l'atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato č trasfusa, sia destinato a provare la veritā dei fatti attestati, e cioč quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero, ricollegando specifici effetti all'atto-documento nel quale la sua dichiarazione č inserita dal pubblico ufficiale ricevente. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilitā del delitto nel caso di falsa attestazione del difensore di essere procuratore antistatario nella richiesta di distrazione delle spese di giudizio ed onorari a proprio favore, rilevando che la dichiarazione in questione ha effetti esclusivamente processuali, individuando le parti del rapporto obbligatorio avente ad oggetto il pagamento delle spese di lite in conseguenza della soccombenza, senza incidere sull'esistenza dell'obbligazione stessa fra cliente e avvocato).

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