Cassazione penale Sez. Feriale sentenza n. 39699 del 2 agosto 2018

(1 massima)

(massima n. 1)

Commette il delitto di falsitą ideologica in certificati, previsto dall'art. 481 cod. pen., il professionista che redige la relazione tecnica, allegata alla domanda di rilascio del permesso di costruire in accertamento di conformitą, falsamente attestante la conformitą dell'intervento alla normativa edilizia ed urbanistica, in quanto tale attestazione, provenendo da soggetto qualificato, ha la funzione di fornire un'esatta informazione alla pubblica amministrazione, pur non trattandosi di un'attestazione obbligatoriamente prevista dal procedimento amministrativo di riferimento, destinata a provare la veritą di quanto in essa rappresentato.

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