Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 30232 del 7 luglio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di dichiarazione di fine lavori a firma del committente e del progettista che attesti la conformitā dei lavori eseguiti al progetto approvato, non č configurabile il reato di falsitā ideologica in certificati, non potendosi tale dichiarazione qualificare come certificato, in mancanza di una specifica norma giuridica che attribuisca a tale atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato.

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