Cassazione penale Sez. II sentenza n. 30026 del 25 maggio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

La vendita di prodotti con dicitura "CE" contraffatta integra il delitto di frode nell'esercizio del commercio e non il delitto di detenzione per la vendita di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati, atteso che siffatta dicitura non identifica un marchio propriamente detto, inteso come elemento, o segno, o logo, idoneo a distinguere un manufatto da un altro, ma assolve alla diversa funzione di garantire al consumatore la conformitą del prodotto su cui č apposta ai livelli di qualitą e di sicurezza previsti dalla normativa dell'Unione europea.

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