Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 7564 del 4 febbraio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

Il reato di cui all'art. 437, primo comma, cod. pen., ove la condotta consista nell'omissione di cautele contro infortuni sul lavoro, ha natura permanente sicché, nel caso in cui l'imputazione indichi il "tempus commissi delicti" con l'indicazione della data della cessazione della condotta illecita, il termine di prescrizione decorre da tale data, e non da quella di emissione della sentenza di primo grado, ferma la necessità di verificare se la permanenza sia cessata in epoca anteriore perché il dispositivo omesso sia stato collocato o non più utilmente collocabile ovvero, trattandosi di reato proprio, perché sia stata dismessa la posizione di garanzia.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.