Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4478 del 21 dicembre 2016

(1 massima)

(massima n. 1)

Agli effetti della specifica tutela penale offerta dall'art 351 cod. pen. (violazione della pubblica custodia di cose) l'espressione "cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o un impiegato che presti un pubblico servizio" va intesa con riferimento all'interesse dell'amministrazione all'inviolabilitą delle cose ufficialmente custodite. La particolaritą della custodia non si riferisce quindi al luogo, alla forma, o tanto meno al modo pił o meno diligente con cui essa viene esercitata, bensģ alla natura della cosa ed alla sua destinazione, onde il reato sussiste anche se in pratica la custodia sia inadeguata o negligente o del tutto trascurata. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione con cui la Corte di merito aveva qualificato come soggetti a particolare custodia alcuni fogli contenenti le domande prescelte per una successiva prova concorsuale).

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