Cassazione penale Sez. III sentenza n. 9355 del 26 gennaio 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di reati tributari, la disposizione di cui all'art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000, secondo cui la confisca diretta o di valore dei beni costituenti profitto o prezzo del reato «non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro», deve essere intesa nel senso che la confisca può essere adottata anche a fronte dell'impegno di pagamento assunto, producendo tuttavia effetti solo ove si verifichi l'evento futuro ed incerto costituito dal mancato pagamento del debito, sicché è illegittima l'esecuzione della stessa in difetto di inottemperanza all'accordo, anche ove effettuata per finalità cautelari.

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