Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 20179 del 10 marzo 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sequestro finalizzato alla confisca, il risparmio di spesa può integrare un profitto confiscabile solo a condizione che il vantaggio derivante dal risparmio si traduca in un immediato ed effettivo incremento del patrimonio, consistente in un risultato economico positivo, già identificabile in termini certi al momento della commissione del fatto, di modo da potersene affermare la pertinenzialità rispetto al reato. (Fattispecie relativa al sequestro emesso a carico di una società concessionaria del servizio autostradale, parametrato al risparmio di spesa risultante dai mancati lavori di manutenzione, disposto a distanza di anni dal momento in cui i lavori dovevano essere svolti e materialmente eseguito sui finanziamenti statali successivamente ottenuti per le opere di adeguamento).

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