Cassazione penale Sez. V sentenza n. 5093 del 14 gennaio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

È inammissibile il ricorso in cassazione del pubblico ministero contro la sentenza che dichiari l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell'art. 464-septies, cod. proc. pen., quando denunci vizi afferenti il provvedimento di sospensione del processo, di cui all'art. 464-quater cod. proc pen, che avrebbero potuto essere fatti valere contro quest'ultimo. (Fattispecie in cui il procuratore generale aveva dedotto una violazione di legge per l'erroneo calcolo della durata del lavoro di pubblica utilità, riferita al provvedimento di sospensione del processo).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.