Cassazione penale Sez. III sentenza n. 4426 del 24 ottobre 2019

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sospensione condizionale della pena, la richiesta incondizionata di tale beneficio, avanzata dall'imputato che ne abbia già usufruito, implica la non opposizione del predetto alla subordinazione della misura all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen. e non necessita, quindi, di un'espressa manifestazione in tal senso, trattandosi di beneficio che può essere accordato per legge solo in maniera condizionata.(Fattispecie relativa a sentenza di applicazione della pena). (Rigetta, TRIBUNALE LIVORNO, 19/03/2019)

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