Cassazione penale Sez. I sentenza n. 23742 del 8 luglio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di provvisionale in favore della parte civile, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile. (Annulla con rinvio, TRIBUNALE ASCOLI PICENO, 09/10/2019)

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