Cassazione penale Sez. II sentenza n. 26958 del 24 luglio 2020

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il giudice, pur non essendo tenuto a svolgere un preventivo accertamento delle condizioni economiche dell'imputato, deve tuttavia effettuare un motivato apprezzamento di esse se dagli atti emergano elementi che consentano di dubitare della capacitą di soddisfare la condizione imposta ovvero quando tali elementi vengano forniti dalla parte interessata in vista della decisione. (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO ROMA, 07/02/2018)

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