Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35485 del 23 aprile 2021

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di patteggiamento, l'illegittima applicazione della sospensione condizionale della pena, in quanto non subordinata, ex art. 165, secondo comma, cod. pen., all'adempimento di uno degli obblighi previsti dal primo comma della stessa norma, non può essere dedotta con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., trattandosi di vizio non riconducibile al concetto di illegalità della pena. (Dichiara inammissibile, TRIBUNALE IMPERIA, 13/07/2020)

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