Cassazione penale Sez. III sentenza n. 34658 del 25 giugno 2021

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di sospensione condizionale della pena, non adempie all'obbligo della motivazione il giudice che neghi all'imputato la concessione del beneficio in base alla sola mancata resipiscenza di fronte ai fatti commessi, in quanto essa puō condurre ad una prognosi sfavorevole solo se si accompagni all'intenzione del soggetto di voler persistere nella condotta antigiuridica. (Conforme Sez. 3, n. 2966 del 16/01/1984, Rv. 163413-01).

(massima n. 2)

In tema di sospensione condizionale della pena, č illegittima la decisione con la quale il beneficio, richiesto dal difensore, sia negato dal giudice sulla base della ritenuta non convenienza per l'imputato, essendo una tale valutazione di pertinenza esclusiva di quest'ultimo. (Fattispecie in cui il diniego era stato motivato dal giudice con l'asserito interesse dell'imputato a non usufruire del beneficio a fronte della sanzione da infliggere esclusivamente di tipo pecuniario).

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